Untitled 1 Responsive Flat Dropdown Menu Demo
010.593295     CA.SA. S.A.S. Immobiliare di G. Casciscia & C.    casasasimmobiliare@gmail.com  
          
 CASA SAS IMMOBILIARE CASA SAS IMMOBILIARE
Calcolo Tari, si deve considerare la superficie calpestabile

Il calcolo della Tari deve essere eseguito utilizzando la superficie calpestabile. Vediamo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate.

Con la risposta n. 306 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai criteri di determinazione della superficie catastale di un immobile ai fini del calcolo Tari.

Relativamente al tema della superficie assoggettabile alla Tari, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che “all’attualità, per espressa previsione del più volte richiamato comma 645, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano assoggettabile alla tassa sui rifiuti (Tari) è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”.

Nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che la formulazione originaria dell’art. 1, comma 645, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevedeva che: “Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla Tari è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”.

Tale comma è stato successivamente integrato dall’art. 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, con il seguente secondo periodo: “L’utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della Tari decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l’avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647”.

A sua volta, il comma 647 prevede, sotto un primo profilo, che vengano attivate tra Comuni e Agenzia delle Entrate le procedure per l’interscambio dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria. Tali disposizioni sono state attuate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia 29 marzo 2013, pubblicato in pari data nel sito internet dell’Agenzia stessa, ai sensi del comma 361 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, recante le “Modalità di interscambio tra l’Agenzia delle Entrate e i Comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, ai sensi dell’articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.

Sotto altro profilo, il suddetto comma 647, prevede che: “Nell’ambito della cooperazione tra i comuni e l’Agenzia delle Entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla Tari, pari all’80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138”.

Tali ultime disposizioni non risultano ancora completamente attuate, considerato anche che, in tema di revisione del catasto, non è stata emanata la relativa norma di attuazione della legge 11 marzo 2014, n., 23 e, quindi, non è stato possibile emanare il Provvedimento del Direttore previsto al secondo periodo del comma 645.

Pertanto, all’attualità, per espressa previsione del più volte richiamato comma 645, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano assoggettabile alla tassa sui rifiuti (Tari) è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Quanto alle attività di accertamento della Tari, il successivo comma 646, prevede che: “... il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla Tari quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138”.








 

Cookies  |  Privacy  |  ImmobilG 1908  |  Casa Sas Riviera  |  Landing Page

©2009-2020 CASA SAS di Giorgio Casciscia


P.zza Piccapietra, 76/53 - 16121 GENOVA (GE) - Part.Iva: 01175670999
Tel. 010593295 - e-mail: casasasimmobiliare@gmail.com
ennegitech
Sviluppato da Ennegitech su piattaforma MFK 1908