Con la sentenza 990/19, la sede di Brescia del Tar Lombardia, prima sezione, ha stabilito che la veranda esterna di un’enoteca realizzata senza permessi rischia la demolizione, anche se risulta facilmente amovibile e priva di riscaldamento.
Secondo quanto precisato, l’opera comporta una rilevante trasformazione del territorio, in quanto incrementa superficie e volumi utili ed è posta stabilmente al servizio del locale pubblico. In base a quanto affermato, tuttavia, “il Comune non può negare la concessione in sanatoria senza motivare il contrasto fra manufatto e strumenti urbanistici”.
Come riportato da Italia Oggi, che ha commentato la sentenza, è stato rilevato il fatto che la veranda “incide in modo significativo oltre che permanente sull’assetto edilizio del locale: costituisce un organismo autonomo che rappresenta l’estensione dell’esercizio pubblico posto all’interno del fabbricato”.
Ma, come specificato, sono stati accolti i motivi aggiunti proposti dall’imprenditore contro il diniego del permesso di costruire in sanatoria. Questo perché, “da una parte, il Comune omette il preavviso di rigetto impedendo che l’imprenditore partecipi al procedimento sfociato nel provvedimento finale; dall’altra, vanno evidenziate in modo chiaro le ragioni del diniego consentendo al privato di impugnare l’atto per vizi di motivazione ed errate interpretazioni delle norme urbanistiche”.