E’ stato pubblicato lunedì 19 giugno u.s., sulla G.U. n. 140, il D.Lgs. 90/2017 in attuazione della direttiva UE 2015/849, che ha innovato la disciplina antiriciclaggio contenuta nel D.Lgs. 231/2007.
L’impianto della disciplina è rimasto inalterato, ma alcuni obblighi sono stati declinati in maniera diversa dal passato ed altri soppressi (es: obbligo di registrazione).
Per la precisione l’obbligo principale, quello di adeguata verifica della clientela, ha subito solo delle lievi precisazioni in ordine al momento in cui deve essere assolto (prima dell’inizio del rapporto) e riguardo
all’identificazione del titolare effettivo, rispetto al quale sono stati meglio disciplinati i criteri per la sua individuazione, ed è stata prevista l’istituzione, nel Registro delle Imprese, di un’apposita sezione dove
saranno indicati i titolari effettivi delle società iscritte ed alla quale potranno accedere per la consultazione i soggetti obbligati.
E’ stato ribadito anche l’obbligo per il cliente di fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire il corretto adempimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela, così
come sono state meglio puntualizzate le ipotesi in cui si potrà procedere a misure semplificate o rafforzate di adeguata verifica della clientela.
E’stata inoltre prevista anche la possibilità di avvalersi di soggetti terzi per l’assolvimento di tali obblighi, anche se probabilmente questa previsione sarà nella realtà di difficile attuazione, per quanto di interesse
della categoria, perché tali soggetti terzi sono stati espressamente indicati nelle banche, e negli altri intermediari finanziari elencati espressamente nel Decreto.
Quanto ai contenuti ed alle modalità di adempimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela sono stati confermati quelli precedenti, per cui si potrà procedere come ad oggi siamo già abituati a fare.
E’ stato invece soppresso l’obbligo di registrazione delle operazioni, non più presente nella riforma.
E’ rimasto solo l’obbligo di conservazione dei documenti, dati e informazioni del cliente e dell’operazione, ma sono state abrogate tutte le norme che prevedevano l’obbligo di registrare, entro 30 giorni dal suo compimento, l’operazione nell’Archivio Unico o nel Registro della Clientela, che pertanto, a partire dal 4 luglio p.v., data di entrata in vigore delle novità legislative, non saranno più obbligatori.
L’obbligo di segnalazione ha avuto anch’esso alcune precisazioni, non particolarmente significative, rimanendo comunque confermata la riservatezza del nominativo del segnalante ed il divieto di comunicare
al segnalato l’avvenuta segnalazione all’UIF.
E’ stato ribadito e meglio puntualizzato l’obbligo di astensione per l’ipotesi in cui non si sia in grado di eseguire l’adeguata verifica della clientela ed è stato introdotto un obbligo di comunicazione , a carico però
solo dei componenti del Collegio sindacale, del Consiglio di sorveglianza e del Comitato per il controllo di gestione, riguardo alle operazioni sospette di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio della loro
funzione.
Quanto alle sanzioni è stato confermato l’impianto originario, con previsione quindi di sanzioni sia di natura penale che di natura amministrativa, ma sono state “razionalizzate” nel loro contenuto, nel senso che sono
stati ridotti gli importi per l’ipotesi di violazioni meramente colpose (es: l’omessa acquisizione di dati, importo fisso di euro 2.000) e sono state nel contempo inasprite per le sanzioni per violazioni di natura
dolosa o comunque gravemente lesiva degli obblighi antiriciclaggio, portate sino ad 1.000.000 di euro quando la violazione sia correlata ad un vantaggio economico ottenuto dal soggetto obbligato che ha
commesso l’infrazione.
Da segnalare in ultimo, ma non ultimo, la norma di cui all’art. 69 del Decreto in esame che, nel richiamare il cd. principio del favor rei, dispone testualmente:" Nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data
di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Titolo non costituisce più illecito".