Con la risposta n. 517, l'Agenzia delle Entrate interviene in materia di bonus facciate e spiega che tutti gli immobili esistenti possono beneficiare dell'agevolazione fiscale. Quello che conta è migliorare il decoro urbano.
Nello specifico, con la sua risposta, l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che la finalità del beneficio è il decoro urbano. L'Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ricordato in cosa consiste il bonus facciate, previsto dalla legge di Bilancio 2020, ossia in una detrazione del 90 per cento per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici, riconosciuta in ragione delle spese documentate e sostenute per interventi (incluse la mera pulitura o tinteggiatura esterna) di recupero o restauro della facciata degli edifici siti nelle zone territoriali A e B.
L'Agenzia delle Entrate ha poi ricordato che, come chiarito con la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020, sono ammessi a fruire della detrazione anche i soggetti che conseguono reddito d'impresa. In merito alla tipologia di immobili che possono essere oggetto di lavori agevolabili con il bonus facciate, la detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.
Il bonus facciate può essere sfruttato sia per gli immobili strumentali che per gli immobili patrimonio, di cui all'articolo 90 del Tuir, ossia quei beni che non sono né beni strumentali né beni merce, ma costituiscono un investimento per l'impresa. L'obiettivo della norma è infatti quello di incentivare gli interventi edilizi finalizzati genericamente a migliorare il decoro urbano. Via libera dunque al bonus facciate per gli immobili esistenti di qualsiasi categoria catastale.