L’Agenzia delle Entrate ha chiarito quando sono detraibili le spese di intermediazione immobiliare. Vediamo quanto specificato.
All’interno della rubrica “La Posta” di Fisco Oggi è stato posto il seguente quesito:
Le spese per intermediazione immobiliare sostenute prima della stipula del preliminare sono detraibili?
L’Agenzia delle Entrate ha così risposto:
Dall’Irpef lorda è possibile detrarre, nella misura del 19%, i compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’abitazione principale, per un importo non superiore a 1.000 euro per ciascuna annualità (articolo 15, comma 1, lett. b-bis, Tuir).
La detrazione spetta anche nel caso di sottoscrizione del contratto preliminare, a condizione che quest’ultimo sia registrato.
Si ha diritto all’agevolazione anche nell’ipotesi in cui le spese per l’intermediazione immobiliare siano state sostenute nell’anno precedente la stipula del preliminare (ad esempio, al momento dell’accettazione della proposta di acquisto), a patto che, alla data di presentazione della dichiarazione in cui la detrazione è fatta valere, risulti stipulato e registrato il preliminare di vendita o il rogito (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, pagina 121).
https://www.idealista.it/news/finanza/casa/2018/08/01/126873
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