Il diritto del mediatore alla provvigione: inquadramento
giuridico
Il Codice Civile, dopo avere esplicitato nell'articolo 1754 che l'attività
del mediatore consiste nel mettere in relazione due o più parti per
la conclusione di un affare, all'articolo successivo chiarisce che il mediatore
ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l'affare
è concluso per effetto del suo intervento. Pertanto, il mediatore pone
in essere un'attività di interposizione attiva che, da un lato, va mantenuta
distinta da altre forme di prestazione di opere con o senza
rappresentanza e che, dall'altro lato, presuppone che il mediatore
presti la propria opera in posizione di imparzialità tra le parti, non essendo
egli legato alle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza
o di rappresentanza e non potendo egli agire nell'interesse particolare
di alcuno dei futuri contraenti.
Il rapporto di causalità tra la conclusione dell'affare e
l'opera del mediatore
In quale momento si configura il diritto del mediatore alla provvigione?
Tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale
con l'attività intermediatrice, senza che sia necessario l'intervento
del mediatore in tutte le fasi delle trattative. In tal senso si è espressa
a più riprese la Corte di Cassazione che ha precisato che non
costituiscono circostanze di per sé idonee ad interrompere il nesso di
causalità il fatto che la conclusione dell'affare sia avvenuta dopo la
scadenza dell'incarico, che sia decorso un ampio intervallo di tempo
tra la conclusione del contratto e le prime trattative, che si sia palesato
il successivo interessamento anche di altri soggetti o il fatto che le
parti abbiano sostituito altri a sé nella stipulazione conclusiva, purché
vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello
che ne prende il posto e sempre che la conclusione dell'affare sia collegabile
al contatto determinato tra le parti originarie.
La fonte del diritto del mediatore alla provvigione
La fonte del diritto del mediatore alla provvigione si individua nella
conclusione dell'affare, per tale intendendosi il compimento di un'operazione
di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio
tra le parti o, detto in altri termini, il compimento dell'atto che dà all'intermediato
il diritto di agire per l'adempimento dei patti stipulati o
per il risarcimento del danno. Posto che il diritto alla provvigione discende
dal compimento di un atto in virtù del quale si sia costituito
un vincolo che dia diritto di agire per l'adempimento o, in difetto, per
il risarcimento, per il giudice di legittimità anche una proposta di acquisto
integrante "preliminare di preliminare" può far sorgere il diritto
alla provvigione.
I casi in cui il diritto alla provvigione viene meno
Si deve sempre al giudice di ultima istanza la concretizzazione di una
serie di ipotesi in cui il diritto del mediatore alla provvigione viene
meno, parzialmente o integralmente. Così, chi ha svolto l'attività di
mediazione quando ancora non possedeva la qualifica di mediatore
professionale per mancanza di iscrizione nell'apposito albo è tenuto a
restituire l'acconto percepito, non potendo invocare la sopravvenienza
della suddetta qualifica nel corso del rapporto di mediazione, né l'unitarietà
del compenso spettante al mediatore. Non si configura, invece,
alcun diritto alla provvigione quando la prima fase delle trattative,
avviate con l'intervento del mediatore, non abbia dato risultato positivo:
e, questo, nonostante la successiva ripresa delle trattative per
effetto di iniziative nuove, assolutamente non ricollegabili con le precedenti
o da queste condizionate, tali da escludere l'utilità dell'originario
intervento del mediatore.